Maggior tutela donna nel codice spagnolo- Articolo giuridico di diritto penale spagnolo scritto dall'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi (Avvocato in Italia e in Spagna) - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Maggior tutela donna nel codice spagnolo- Articolo giuridico di diritto penale spagnolo scritto dall'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi (Avvocato in Italia e in Spagna)

LA MAGGIOR TUTELA DELLA DONNA NEL CODICE PENALE SPAGNOLO

Cap. 1:Il reato di lesioni personali di cui all’art. 147 e 148 del Còdigo Penal Español (Codice penale spagnolo)

A cura dell' avvocato e abogada Viviana Fiorella Liuzzi

Il codice penale spagnolo, così come modificato dalla “Ley sobre la Violencia de Gènero” entrata in vigore in Spagna nel 2004 come verrà più avanti chiarito, ha introdotto da molto tempo in tale Paese una forma di tutela ben maggiore, rispetto a quella presente nel Codice Penale Italiano (nonostante gli importanti risultati ottenuti mediante l'introduzione nel 2009 dell’art. 612bis c.p. che ha introdotto in Italia la fattispecie del reato di stalking) di ogni genere di violenza posta in essere nei confronti delle donne, prevedendo circostanze aggravanti per diverse fattispecie delittuose, come si esaminerà nei prossimi capitoli, in cui si analizzeranno i singoli delitti previsti dal codice penale spagnolo modificati dalla suddetta legge

Una normativa, quella spagnola, senz’altro all’avanguardia, un passo avanti non solo nella sanzione di ogni violenza posta in essere dall’uomo nell’esplicare diverse forme di discriminazione nei confronti del genere femminile, ma volta a prevenire tale tipo di violenza ed a favorire nella collettività la percezione della gravità di tali comportamenti .


Uno dei delitti previsti dal Codice Penale Spagnolo, modificato, in particolare in riferimento alle circostanze aggravanti, dalla Legge del 2004 sopra citata è quello di lesioni personali di cui all’art. 147 e 148 del Codice Penale Spagnolo.

Ecco cosa prevedono gli articoli 147 e 148:

L’art. 147 comma 1 dispone che chiunque, mediante qualunque mezzo o procedimento, causi ad un’altra persona una lesione che diminuisca la sua integrità corporale oppure la sua salute fisica o mentale, sarà punito come reo del reato di lesioni con la pena della prigione da tre mesi a tre annioppure con la multa da sei a dodici mesi, sempre che la lesione richieda obiettivamente per la sua cura, oltre ad una prima assistenza medica, un trattamento medico oppure chirurgico.
Non sarà considerato trattamento medico la semplice vigilanza o assistenza medica relativa all’evolversi della lesione.
Il suddetto articolo dispone inoltre che, colui che, mediante qualunque mezzo o procedura provochi ad un'altra persona una lesione non prevista nell'art. 147 comma 1 sarà punito con la pena della multa da uno a tre mesi mentre nell'ipotesi in cui un soggetto abbia percosso o maltrattato una persona senza provocargli lesioni, sarà punito con la pena della multa da uno a due mesi.

L'art. 148 prevede che il reato di lesioni, così come descritto nell’art. 147 comma 1 potrà essere punito con la pena della prigione da due a cinque anni, tenuto conto del risultato cagionato o il rischio prodotto:

1)Se nell’aggressione sono state utilizzate armi, strumenti, oggetti, mezzi, metodi o forme concretamente pericolose per la vita o la salute, fisica o psichica della persona offesa;

2)Se vi è stata crudeltà oppure premeditazione

3)Se la vittima è minore di anni dodici oppure ha un' incapacità che richiede speciale protezione

4)Se la vittima è oppure è stata la moglie o donna che sia oppure sia stata legata all’autore da un’analoga relazione affettiva, anche senza convivenza

5)Se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che conviva con l’autore (del reato).

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Dall’analisi degli articoli sopra riportati con la traduzione in lingua italiana, si vede chiaramente come, nell’ordinamento spagnolo, nell’ipotesi in cui il reato di lesioni personali sia posto in essere da un uomo nei confronti di una donna che:

- sia nel momento della commissione del reato oppure sia stata in passato coniuge dell’autore del delitto

- oppure sia nel momento della commissione del reato legata all’autore di esso da una relazione affettiva analoga a quella coniugale, anche senza convivenza oppure lo sia stata in passato

LA PENA APPLICATA ALL’UOMO SIA SUPERIORE RISPETTO A QUELLA A CUI SAREBBE SOTTOPOSTA LA DONNA CHE SI RENDESSE COLPEVOLE DEL MEDESIMO REATO.


Infatti:


- SE IL REATO E’ POSTO IN ESSERE DA UN UOMO nei confronti della donna egli sarà sottoposto alla pena della reclusione da due a cinque anni.

- SE IL REATO E’POSTO IN ESSERE DA UNA DONNA (che sia attualmente, o lo sia stata in passato, coniuge della persona offesa o ad essa legata da una relazione affettiva analoga a quella coniugale anche senza convivenza) nei confronti di un uomo sarà sottoposta alla inferiore pena della reclusione da tre mesi a tre anni oppure della multa da sei a dodici mesi.


Questa differenza di trattamento, prevista al fine di tutelare la donna è stata introdotta per la prima volta in Spagna nel 2004, mediante la “Ley Organica 1/2004 del 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la violencia de género”, la quale, come è espresso nell’articolo 1 del titolo preliminare della suddetta legge, aveva come fine quello di agire contro la violenza che, quale manifestazione della discriminazione, la situazione di disuguaglianza e le relazioni di potere degli uomini sulle donne, sia esercitata su queste ultime da parte di chi sia o sia stato loro coniuge oppure da chi sia o sia stato legato ad esse da relazioni simili di affettività anche senza convivenza.

Mediante tale legge sono state stabilite norme di protezione totale al fine di prevenire, sanzionare e sradicare tale violenza, intesa come violenza fisica, psicologica, incluse le aggressioni alla libertà sessuale, le minacce, le coercizioni e le privazioni arbitrarie della libertà e prestare assistenza alle vittime.


Ovviamente non è stato facile per gli operatori del diritto applicare correttamente la nuova normativa, inquadrando correttamente i singoli comportamenti nelle fattispecie sopra indicate, evitando eventuali discriminazioni nei confronti degli uomini: infatti non ogni forma di aggressione posta in essere nei confronti di una donna può essere giuridicamente (al di là di ogni riflessione extragiuridica per la quale la violenza sulle donne deve essere considerata sempre e comunque un atto riprovevole da denunciare e da punire senza indugio alcuno) considerata quale frutto di una forma di discriminazione o di esercizio di una certa forma di potere o di dominio dell’uomo nei confronti della donna che giustifichi l’applicazione di una pena più grave come quella prevista dall’art. 148 del codice penale spagnolo.

E’ stata in primo luogo la Corte Costituzionale Spagnola, nella sentenza 45/2010 del 28 luglio 2010, a dirimere i dubbi in cui erano incorsi giudici e avvocati spagnoli: la Corte Costituzionale ha chiarito che, nelle ipotesi in cui un uomo aggredisca e provochi lesioni ad una donna, sarà il Giudice che dovrà decidere di volta in volta se applicare la pena superiore di cui all'art. 148 a seconda delle lesioni prodotte e dell'entità del rischio prodotto.

La Corte Costituzionale in tale sentenza ha inoltre spiegato che imporre una pena maggiore all’uomo non implica una forma di discriminazione nei suoi confronti (motivo per cui era stata sollevata questione di costituzionalità da un Giudice del Tribunale di Albacete) e che quindi le norme di cui all’art. 148 sono costituzionalmente legittime: infatti lo scopo delle modifiche introdotte agli artt. 147 e 148 era quello di proteggere la donna in un ambito in cui il legislatore considera che i beni fondamentali della vita, della salute e dell’integrità fisica nonché la sua libertà e dignità non siano sufficientemente protetti, considerando inoltre che l’obiettivo principale è quello di combattere ab origine tale tipo di violenza che si produce in un contesto di disuguaglianza, lottando mediante diversi tipi di misure, tra cui sono comprese, ovviamente, quelle penali.

Articolo già pubblicato dal nostro studio sul nostro sito attualmente non aggiornato: http://www.studiolegaleliuzzi.com/lang1/la_maggior_tutela_della_donna_nel_codice_penale_sp.html
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