Limite massimo custodia cautelare (prisión provisional)-Violenza contro le donne o domestica a cura dell'Avvocato Cassazionista e Abogada Viviana Fiorella Liuzzi - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Limite massimo custodia cautelare (prisión provisional)-Violenza contro le donne o domestica a cura dell'Avvocato Cassazionista e Abogada Viviana Fiorella Liuzzi


Luglio 2023  

Diritto penale spagnolo- Derecho penal español- Limite massimo custodia cautelare
(prisión provisional)- Violenza contro le donne o domestica

  
Analisi del parere della “Fiscalía General del Estado” spagnola relativo al limite massimo di custodia cautelare (prisión provisional) nei procedimenti relativi a due o più delitti nell'ambito della violenza contro le donne o domestica.

Ritengo di particolare interesse analizzare brevemente i punti salienti del parere della “Fiscalía General del Estado” spagnola del mese di marzo del 2022 relativo al  limite massimo di custodia cautelare nei procedimenti relativi a due o più delitti nell'ambito della violenza contro le donne o domestica per i quali sia prevista la pena massima di un anno di reclusione, emesso in seguito ad una richiesta di parere inviata dal Procuratore Capo della “Fiscalía de Área de Arrecife de Lanzarote”.

Nel parere viene ricordato in via preliminare quanto disposto dall'art. 504.1 della “Ley de Enjuiciamiento Criminal” (Codice di Procedura penale spagnolo), il quale stabilisce che 1.  “La custodia cautelare durerá il tempo necessario per raggiungere qualsiasi finalità tra quelle previste nell'articolo precedente e fino a quando sussistano i motivi che hanno giustificato l'adozione delle suddette misure” e quanto disposto dall'art. 17.4 della Costituzione Spagnola2  il quale stabilisce che “ La Legge regolerà un procedimento di “habeas corpus” per produrre l'immmediata messa a disposizione (nota:dell'autorità) giudiziaria di ogni persona detenuta illegittimamente. Sarà inoltre determinato dalla Legge il termine massimo di durata della custodia cautelare”. Si evidenzia inoltre quanto disposto anche dai commi 2 e 3 dell'art. 504 della “Ley de Enjuiciamiento Criminal” (Codice di Procedura penale spagnolo) in merito alla durata della custodia cautelare ricordando che, nell'ipotesi in cui la custodia cautelare sia disposta al fine di evitare che l'indagato o l'imputato possano agire contro i beni giuridici della vittima, specialmente quando questa sia una delle persone alle quali fa riferimento l'art. 173.23 del Codice penale spagnolo (Código penal español) oltre a prevedere la possibilità di applicare la custodia cautelare anche quando la pena stabilita per il reato non raggiunga il limite minimo previsto dall'art. 503 comma 1  della  Ley de Enjuiciamiento Criminal (Codice di Procedura penale spagnolo), ossia quando la pena massima sia uguale o superiore a due anni di reclusione, dispone che in tali casi la durata della custodia cautelare non potrà essere superiore ad un anno nell'ipotesi in cui il delitto sia punito con la pena detentiva uguale o inferiore a tre anni e che, nell'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato venga condannato e ricorra avverso la sentenza di condanna, il termine della custodia cautelare potrà essere prorogato fino al limite della metà della pena effettivamente applicata nella sentenza impugnata.

Successivamente la “Fiscalía General del Estado” riporta in primo luogo quanto espresso da parte della medesima Fiscalía nella “Consulta” n. 2 del 10 luglio del 2006 in cui si è espressa sui termini di durata della custodia cautelare disposta nei casi di “malos tratos” di cui all'art. 153  del Codice penale spagnolo (in relazione al quale ho scritto dei brevissimi “cenni” in lingua italiana nel 2016 che si possono leggere nel link in nota4)  evidenziando che nel suddetto parere era stata fornita risposta  al quesito posto relativo  al   limite temporale della misura della custodia cautelare disposta nei confronti di un imputato per aver posto in essere le condotte contemplate dall'art. 153 del “Código penal español”, dato che il limite massimo previsto dalla legge per la custodia cautelare è uguale alla pena massima applicabile per il delitto di cui sopra. Nella suddetta “Consulta” del 2006 è stato indicato che nei procedimenti relativi al suddetto reato di cui all'art. 153 del Codice Penale Spagnolo, durante la fase di istruzione del procedimento fino al momento in cui sia emessa la sentenza, la durata massima della custodia cautelare non potrà superare il limite di sei mesi (ossia la metà della pena massima applicabile), in conseguenza del combinato disposto dai due commi dell'art. 504.2 della “Ley de Enjuiciamiento Criminal” (Codice di procedura penale spagnolo). Nel parere oggetto di analisi si indica poi che tale conclusione a cui è giunta la Procura Generale dello Stato spagnola, è applicabile anche ad altri delitti per i quali sia stabilita una pena il cui massimo sia uguale oppure inferiore al limite di tempo di durata previsto dalla Legge per la custodia cautelare.

La “Fiscalía General del Estado” spagnola evidenzia che la questione sollevata è quindi relativa all'applicabilità del suddetto criterio, stabilito dalla medesima Fiscalía General del Estado,  anche quando siano vari i delitti oggetto di indagine nel medesimo procedimento e per tutti quei delitti sia prevista una pena massima che sia uguale o inferiore al limite massimo di durata previsto della Legge per la custodia cautelare (ossia un anno), considerato che l'art. 503.1.1º della Ley de Enjuiciamiento Criminal5 prevede quanto è stato spiegato nelle pagine che precedono e che stabilisce altresì che nell'ipotesi in cui “siano vari i fatti oggetto di imputazione si applicherà quanto previsto nelle regole speciali previste per l'applicazione delle pene, in base a quanto disposto nella sezione seconda del capitolo II del titolo terzo del libro I del Codice penale.”. La “Fiscalía General del Estado” evidenzia quindi che, l'applicazione letterale del suddetto articolo condurrebbe a ritenere che nell'ipotesi in cui ci siano diversi fatti oggetto di imputazione, ognuno di essi punito con la pena inferiore a due anni (come nell'ipotesi oggetto di parere, relativa a due o piú delitti nell'ambito della violenza contro le donne o domestica per i quali sia prevista la pena massima di un anno di reclusione) al fine di determinare la durata massima della custodia cautelare bisognerebbe fare riferimento al primo comma dell'art. 76 del Codice penale spagnolo6 il quale dispone che, nonostante quanto stabilito dall'articolo precedente, “il tempo massimo di reale esecuzione della condanna del colpevole non potrà essere superiore al triplo del tempo applicato in relazione alla più grave delle pene che gli siano state inflitte”.

La Procura Generale dello Stato spagnola ritiene che l'interpretazione di tale norma non debba essere letterale, anche in virtù di quanto è stato stabilito dal “Tribunal Constitucional” spagnolo il quale ha ribadito, a garanzia del diritto fondamentale alla libertà contemplato dalla Costituzione Spagnola che, visto il carattere eccezionale dell'adozione della misure della custodia cautelare, si deve procedere ad un'interpretazione e applicazione delle norme regolatrici di tale misura in modo restrittivo e a favore del diritto fondamentale alla libertà che tali norme limitano e quindi ha ribadito che non è possibile determinare il termine massimo della custodia cautelare calcolando separatamente ogni singolo delitto oggetto di imputazione in un medesimo procedimento. La Fiscalía General del Estado spagnola cita altresì la “Sentencia del Tribunal Constitucional” 81 del 5 de mayo de 20047, ricordando che nella medesima è stato asserito che “il fatto che in un medesimo giudizio siano giudicati molteplici delitti non permette, in base a quanto asserito dalla nostra giurisprudenza...che il termine massimo della custodia cautelare possa essere stabilito moltiplicando i termini di Legge per il numero di delitti oggetto di imputazione, dato che ciò condurrebbe ad un risultato notevolmente superiore ad ogni termine ragionevole”.

Nel parere quindi la “Fiscalía general del Estado” spagnola  ha concluso  asserendo che, in applicazione dell'art. 504 commi 2 e 3 della Ley de Enjuiciamiento Criminal, della “Consulta 2/2006” (di cui si è parlato nelle pagine che precedono) e della dottrina costante del “Tribunal Constitucional” :
Il termine massimo di durata della custodia cautelare (prisión provisional) deve fissarsi, nell'ipotesi in cui siano imputati molti delitti, in riferimento alla pena stabilita per il delitto più grave tra quelli oggetto di indagine8 e se il procedimento prosegue nei confronti dell'indagato in relazione ad uno o a molteplici delitti che siano puniti con una pena non superiore ad un anno, la custodia cautelare non potrà essere superiore a sei mesi.

La Fiscalía General del Estado ha evidenziato infine, tra le altre, la necessità di proteggere le vittime di violenza di genere e domestica e la necessità di istruire i procedimenti senza un ritardo privo di giustificazione, evidenziando che questo è il principio essenziale vincolato alla custodia cautelare e alla protezione delle vittime, ribadendo che l'istituto della custodia cautelare non è delimitato solamente dalle norme della “Ley de Enjuiciamiento Criminal” evidenziate negli articoli che sono stati citati nella presente pubblicazione, ma anche dall'art. 24.2 della Costituzione Spagnola, il quale dispone che tutti hanno diritto ad un processo pubblico e senza indebiti ritardi.

Avvocato Cassazionista iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma-ITALIA
Abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Madrid)- España dal 2006
Patrocinante innanzi ai Tribunali e Corti di Appello in Italia e Spagna
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori in Italia e in Spagna
Patrocinante presso la Corte di Giustizia  dell'Unione Europea a Lussemburgo
Patrocinante presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo


Note

1. Il comma 1 dell'art. 504 della Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone, nel testo originale in spagnolo  che La prisión provisional durará el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los fines previstos en el artículo anterior y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción”

2. Il comma 4 dell'art. 17 della Costituzione Spagnola dispone, nel testo originale n spagnolo, che 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional”

3. Le persone cui fa riferimento il Codice Penale Spagnolo nell'art. 173.2 sono

  • - persona che sia attualmente  oppure lo sia stata in passato  moglie o donna dell'autore del reato e che sia attualmente  oppure sia stata in passato legata all'autore del reato da un'analoga  relazione di affettività anche senza convivenza;
  • discendente, ascendente o  fratello (anche per adozione o affinità), dell'autore del reato oppure  del coniuge oppure del convivente;                                   
    - persona minore o disabile che  conviva con l'autore del reato o si trovi soggetto alla  potestà,  tutela, curatela, custodia o affidamento di persona che sia coniuge o  convivente dell'autore del reato;             
    - persona che sia integrata nel nucleo familiare con il quale convive in base ad un altro tipo di relazione;
    - persona che, per la sua speciale vulnerabilità si trovi sottoposta a custodia presso un centro pubblico oppure privato   

4. Brevi cenni sul delitto di maltrattamenti nell'ambito della violenza di  genere  e della violenza domestica nel Codice Penale Spagnolo (Art. 153  del Código Penal español) a cura dell'avv. Viviana Fiorella Liuzzi premere qui per leggere la pubblicazione http://www.studioliuzzieliuzzi.com/violenza-di-genere-de%20genero-e-domestica-nel-codice-penale-spagnolo.html

5.  Il  primo comma e specificamente il punto 1º dell'art. 503 della Ley de Enjuiciamiento Criminal  dispone che Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.
   
     Si fueran varios los hechos imputados se estará a lo previsto en las reglas especiales para la aplicación de las penas, conforme a lo dispuesto en la sección 2.a del capítulo II del título III del libro I del Código Penal.

6. Art. 76.1 del Código penal español “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo será: ...”

7. Nella  sentenza del “Tribunal Constitucional81/2004, de 5 de mayo” si indica specificamente:
   
  “Por otra parte, este Tribunal ya ha declarado en otras ocasiones que, dado el carácter excepcional que tiene la adopción de la medida de prisión provisional, la interpretación y aplicación de las normas que la rigen "debe hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que tales normas restringen" (STC 98/2002, de 29 de abril, FJ 3), lo que también vendría a abonar la idea de que la acumulación de los procedimientos penales en cuestión se traduce en una acumulación, asimismo, de los periodos pasados en situación de prisión provisional en cada uno de ellos. Tal es, en definitiva, el criterio que hemos adoptado en otras ocasiones [por todas, SSTC 127/1984, de 26 de diciembre, FJ 4; 28/1985, de 27 de marzo, FJ 4; y 98/2002, de 29 de abril, FJ 4 e)] al establecer que no resulta posible determinar el plazo máximo de prisión provisional teniendo en cuenta por separado cada uno de los delitos imputados en una misma causa, ya que este criterio haría depender dicho plazo de un elemento incierto y conduciría a un resultado superior a todo plazo razonable. Pues, como ya indicábamos en este mismo sentido en la STC 19/1999, de 22 de febrero, FJ 5, "el hecho de que en una misma causa se enjuicien plurales delitos no permite, según nuestra jurisprudencia ... que el plazo máximo de la prisión provisional pueda establecerse multiplicando los plazos legales por el número de delitos imputados" pues ello conduciría "a un resultado notoriamente superior a todo plazo razonable".  

8. Testo con traduzione letterale estratto dal parere n. ref. 125/22 (23.8), oggetto della presente analisi, sottoscritto dal “Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer Teresa Peramato Martín” che indica “El plazo máximo de duración de la prisión provisional ha de fijarse, en caso de imputación de varios delitos, en atención a la pena establecida para el delito más grave de los investigados”

                  
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