Violenza di genere in Spagna- Reato di lesioni in presenza di minori. Articolo giuridico di diritto penale spagnolo scritto dall'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi (Avvocato in Italia e in Spagna) - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Violenza di genere in Spagna- Reato di lesioni in presenza di minori. Articolo giuridico di diritto penale spagnolo scritto dall'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi (Avvocato in Italia e in Spagna)

Diritto Penale Spagnolo- Violenza di genere in Spagna
Articolo scritto dall'Avv. Viviana Fiorella Liuzzi

Reato di lesioni- Aggravante per aver commesso il delitto in presenza di minori.

L'art. 153 del Codice Penale Spagnolo dispone che chiunque, mediante qualunque mezzo o procedimento, causi ad un’altra persona una lesione psichica o una lesione di minore gravità rispetto a quelle previste dall'art 147 comma 2 del Codice Penale Spagnolo oppure che la percuota o  maltratti senza provocargli una lesione, nell'ipotesi in cui la vittima sia, oppure sia stata, moglie  o donna che sia attualmente oppure sia stata in passato legata all'autore da un'analoga relazione affettiva anche senza convivenza oppure persona specialmente vulnerabile che conviva con l'autore, sarà punito con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno o a lavori a favore della Comunità da trentuno fino ad ottanta giorni  e, in  ogni caso,al divieto di porto d'armi per il periodo da un anno ed un giorno fino a tre anni e, quando il Giudice lo riterrà adeguato all'interesse del minore o persona con disabilità che abbia necessità di speciale protezione, all'inabilitazione fino a cinque anni nell'esercizio della patria potestà, tutela, affidamento o custodia.

L'art. 153, al comma 3 prevede una particolare circostanza aggravante: tale comma dispone che le pene di cui all'art. 153 commi 1 e 2 saranno aumentate della metà quando il delitto sia commesso in presenza di minori, oppure utilizzando armi oppure nel comune domicilio dell'autore del reato e della vittima o nel domicilio della vittima oppure venga posto in essere in violazione di una delle pene disposte dall'art. 48 del Codice Penale Spagnolo oppure di una misura cautelare o di una misura di sicurezza della stessa natura.

Proprio in riferimento all'aggravante di cui al suddetto art. 153.3 del Código Penal Español si è pronunciato lo scorso 18 aprile del 2018 il “Pleno del Tribunal Supremo”.

Il “Tribunal Supremo” ha rilevato che  la previsione dell'aggravante di cui all'art. 153.3 del Código Penal Español  è data  dalla violazione dei diritti dei minori che assistono ad aggressioni tra persone del proprio nucleo familiare oppure educativo.
Ciò vuol dire che l'aggravante  non sarà applicata nell'ipotesi in cui la condotta costituente reato venga posta in essere innanzi a soggetti minorenni che non abbiano alcun vincolo con l'autore del reato e la vittima (la sentenza cita ad esempio l'ipotesi di aggressione tra coniugi in strada, alla presenza di minorenni che si trovano a pssare lì in quel momento, escludendo in tale ipotesi l'applicabilità dell'aggravante de quo).

Il tribunale ha chiarito che la presenza di figli e figlie quando vengono commessi atti di violenza dal padre nei confronti della madre costituiscono un'esperienza traumatica, in quanto ciò produce una distruzione delle basi di sicurezza dei minori, dato che vengono lasciati in balìa di sentimenti di insicurezza, di paura, oppure di costante preoccupazione data dal timore che quella situazione possa ripetersi ancora.
Il Tribunale ritiene che ciò si associa ad un'ansietà che può arrivare ad essere paralizzante e che senza dubbio lede in forma molto negativa la personalità del minore il quale purtroppo impara e rende propri stereotipi di “genere”, quali la la disuguaglianza tra uomini e donne e la legittimità dell'uso della violenza quale strumento per risolvere conflitti familiari e interpersonali fuori dall'ambito familiare.

Il Tribunale ha affermato che è possibile quindi applicare l'aggravante in tutte le ipotesi in cui il minore percepisca la situazione di scontro familiare mediante qualunque dei suoi sensi, non essendo necessario quindi che il minori si trovi davanti  ai protagonisti dello scontro essendo sufficiente che tramite la sua capacità uditiva e degli altri sensi complementari possa rendersi chiaramente conto di quello che sta accadendo.

Il Tribunale ritiene quindi che l'espressione “in presenza” di cui all'art. 153.3 non debba essere interpretata nel senso che i minori debbano essere fisicamente presenti innanzi alle persone che sono soggetti attivi della scena violenta in modo tale che egli possa percepire visivamente la situazione. Ritiene quindi che la terminologia “in presenza” debba ritenersi applicabile ad ogni ipotesi in cui il minore, tramite qualunque capacità sensoriale, possa avere coscienza del fatto che si stia realizzando una condotta aggressiva materiale oppure verbale tipica di una scena di violenza.

Si ritene che in tali casi il minore risulti direttamente leso in forma negativa nella sua formazione e nel suo sviluppo personale, nel processo di maturazione psico-sociale e nella sua salute fisica e mentale.

Il tribunale cita  in particolare nella sentenza l'art. 46 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il quale dispone che “Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione”, indicando nella lettera “d” il caso in cui  il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino.

Nella sentenza il “Tribunal Supremo” ricorda che anche la Ley Orgánica 8/2015 di modifica del sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, indica nell'Esposizione dei Motivi che “Qualunque forma di violenza esercitata su di un minore è ingiustificabile.

Tra di esse è sicuramente atroce la violenza che soffrono coloro che vivono e crescono in un ambiente familiare ove è presente la violenza di genere.
Questa forma di violenza lede i minori in molte forme:

  • In primo luogo condizionando il loro benessere e sviluppo

  • In secondo luogo provocando loro gravi problemi di salute

  • In terzo luogo, trasformandoli in strumenti per esercitare dominio e violenza sulla donna

  • Infine favorendo la transgenerazionale di queste condotte violente sulla donna da parte dei propri partner o ex compagni. L'esposizione dei minori a questa forma di violenza nella propria casa, luogo  in cui dovrebbero essere maggiormente protetto, li converte in vittime della medesima. Per questo è necessario riconoscere ai minori vittime di violenza di genere tramite la loro considerazione nell'articolo 1, al fine di rendere visibile questo tipo di violenza che può esser esercitata su di essi.

30/04/2018

Viviana Fiorella Liuzzi
Avvocato- Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma
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