Il reato di minaccia in Spagna- el delito de amenazas en España articolo giuridico in italiano a cura dell'Avv. Viviana Fiorella Liuzzi - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Il reato di minaccia in Spagna- el delito de amenazas en España articolo giuridico in italiano a cura dell'Avv. Viviana Fiorella Liuzzi

  
Il reato di minaccia – delito de amenazas- nel Codice penale spagnolo. Brevi cenni

Il reato di minaccia è previsto e punito dall'art. 169 del “Código penal español”

L'art. 169 del Codice penale spagnolo dispone che chi minaccia un terzo di di causare al medesimo o alla sua famiglia oppure ad altre persone alle quali sia intimamente legato, un male che costituisca reato di omicidio, di lesioni, di aborto, reato contro la libertà , reato di torture, contro l'integrità morale, la libertà sessuale, l'intimità, l'onore, reato contro il  patrimonio e  contro il cosiddetto “orden socioeconómico” sarà punito:

  • con la pena della reclusione da uno a cinque anni, nell'ipotesi in cui la minaccia sia stata esercitata esigendo un quantità di denaro o imponendo qualsivoglia altra condizione, anche nell'ipotesi in cui non sia illecita e il colpevole abbia raggiunto il proprio obiettivo esigendo denaro o altra condizione anche se lecita.

  • Con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nell'ipotesi in cui l'autore non abbia raggiunto il proprio obiettivo.
    Il “Código penal español” dispone inoltre che le pene sopra indicate saranno applicate nella misura della “metà superiore” se le minacce sono esercitate in forma scritta, mediante telefono oppure mediante qualsiasi mezzo di comunicazione o di riproduzione oppure in nome di enti o gruppi reali o presunti.

  • Con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, nell'ipotesi in cui la minaccia non sia stata “condizionata”

Il “delito de amenazas” è un reato di pericolo.

La condotta tipica, così come definita da dottrina e giurisprudenza si pone in essere mediante l'utilizzo cosciente di espressioni o l'esercizio cosciente di atti, avente quale unico scopo quello di creare uno stato di inquietudine e di angoscia  nella persona minacciata e non quello di danneggiare materialmente il soggetto destinatario della minaccia.

Il soggetto agente “annuncia” mediante fatti oppure espressioni, che causerà un male costitutivo di uno dei delitti contemplati dall'art. 169 del “Código penal español” oggetto di analisi.

Il male oggetto di annuncio deve essere futuro, ingiusto, possibile e determinato e deve dipendere esclusivamente dalla volontà del soggetto attivo e deve essere potenzialmente in grado di produrre l'effetto intimidatorio nella persona minacciata.

Tuttavia  in Giurisprudenza si ritiene che la condotta tipica si realizza senza la necessità del turbamento animico nel destinatario perseguito dal soggetto agente, essendo sufficiente che le condotte poste in essere siano atte ad intimidire la vittima.

La giurisprudenza ha anche confermato che il momento consumativo del reato deve essere individuato nel momento in cui “l'annuncio”.
La norma,  come confermato dalla giurisprudenza, richiede il “dolo specifico” che consiste in questo caso nell'esercitare pressione sulla vitima, intimorendola e privandola della sua pace e tranquillità, in base ad un piano “premeditato” al fine di  agire per raggiungere tale scopo.

Il bene giuridico protetto dalla norma è quello della libertà e della sicurezza intesi, come confermato dalla Giurisprudenza dominante, quale diritto alla pace e alla tranquillità personale nel normale svolgimento della propria vita, quale diritto a comportarsi e a muoversi “liberamente” senza l'intimidazione che provoca una minaccia proveniente da un terzi.

Il “Código penal español” include nell'art. 169, come sopra indicato, tra i cosiddetti “supuestos agravados de amenazas”, anche l'ipotesi di minaccia perpetrata mediante l'uso del telefono,  oppure mediante qualsiasi mezzo di comunicazione o di riproduzione. Il Legislatore spagnolo ha previsto in queste ipotesi un aumento della pena, considerato che tale condotta, posta in essere mediante l'utilizzo dei suddetti mezzi, implica una maggiore impunità e facilita l'anonimato e persino provoca una maggiore intimidazione.

Di particolare interesse risulta essere infine l'analisi della differenza tra il delitto di “amenazas” ed il delitto di “coacciones” di cui all'art. 172 del Codice penale spagnolo.

E' necessario ricordare che l'art. 172 del Codice penale spagnolo, di cui ho già parlato in una mia precedente breve pubblicazione di alcuni anni fa intitolata “Il delitto di “Coercizione” (delito de coacciones) nel Codice Penale Spagnolo” dispone in primo luogo che, colui il quale, senza esserne legittimamente autorizzato, impedisca ad un'altra persona, con violenza, di fare quello che la legge non vieta o la costringa a fare ció che non desidera, a prescindere dal fatto che ció sia giusto oppure ingiusto, sarà punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da 12 a 24 mesi, in base alla gravità della coercizione o dei mezzi utilizzati (per gli ulteriore approfondimenti relativi al suddetto articolo si rinvia alla suddetta pubblicazione che può essere letta qui).

La Dottrina spagnola ha ritenuto di poter individuare, quale criterio di distinzione tra il reato di minaccia ed il delitto di “coacciones” (letteralmente di “coercizione”)  quello temporale, ritenendo che per la configurazione del reato di minacia sia necessario un differimento temporale del male prospettato mentre nell'ipotesi di “coacciones” il male deve presentarsi  quale imminente e attuale. E' stato però individuato anche un altro criterio,riferito all'effetto prodotto  sulla libertà del soggetto passivo del reato (all'interno del quale si introduce in ogni caso anche un criterio temporale).

In base al suddetto criterio ci troveremo innanzi ad un reato di “minaccia” in Spagna nell'ipotesi in cui la condotta del soggetto attivo (autore del reato) incida sul processo formativo delle decisioni volontarie del soggetto passivo (vittima del reato) e innanzi al reato di “coacciones”  quando la suddetta condotta incida sulla capacità di agire della vittima.

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