Diritto penale spagnolo- Il diritto di difesa e i cosiddetti delitos leves in Spagna. Articolo di diritto penale spagnolo a cura dell'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Diritto penale spagnolo- Il diritto di difesa e i cosiddetti delitos leves in Spagna. Articolo di diritto penale spagnolo a cura dell'Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi

Diritto penale spagnolo- Importante Sentenza dell'Audiencia Provincial de Madrid -Sección 17 del 23/04/2021 relativa al diritto di difesa e al principio del contradditorio nell'ambito dei " delitos leves"

Roma, Luglio 2021

Mediante la sentenza dell'Audiencia Provincial de Madrid (Spagna) del 23/04/2021 l'Audiencia (corrispondente alla “Corte d'Appello” in Italia)  ha dichiarato la nullità della sentenza del 03/11/2020  emessa nel procedimento “Juicio sobre delitos leves” dal Juzgado de Instrucción n. 43 de Madrid” in quanto non era stato regolarmente citato l'imputato e perchè non era stato permesso all'avvocato di ufficio di intervenire in ragione dell'assenza del medesimo imputato.

Come si è giunti a tale provvedimento?

L'appellante, nel domandare l'annullamento della sentenza del 03/11/2020 del “Juzgado de Instrucción” competente, aveva dedotto in Spagna la violazione del diritto di difesa e delle norme e garanzie processuali, l'indebita celebrazione del giudizio in quanto risultava assente in udienza l'imputato il quale non era stato regolarmente citato, evidenziando altresí, tra le cause di nullità della sentenza in Spagna, il fatto che non fosse stato permesso all'avvocato designato d'ufficio di intervenire in difesa dell'appellante, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.

Nella sentenza del 23 aprile del 2021 che ha accolto l'appello, si evidenzia che la  dottrina costante del “Tribunal supremo” spagnolo (Corte di cassazione spagnola) e del “Tribunal Constitucional” spagnolo (Corte costituzionale spagnola) indica che il diritto ad ottenere tutela giudiziale effettiva, riconosciuto dall'art. 24 comma 1 della Costituzione spagnola, comporta l'esigenza che in nessun momento sia violato il diritto di difesa e ciò significa che durante tutto il processo deve essere rispettato il principio di difesa in contraddittorio delle parti, mediante la possibilità per le stesse di dedurre e provare in sede processuale i propri diritti ed interessi, senza che possa ritenersi giustificato un provvedimento reso “inaudita parte”.

Nella sentenza si evidenzia altresí che la giurisprudenza spagnola ha affermato che il diritto ad una tutela giudiziale effettiva contempla non solo il diritto di accesso al processo e ai ricorsi previsti dalla legge ma anche l'adeguato esercizio del diritto di audizione e difesa, affinchè le parti possano far valere i propri diritti ed interessi. Si evidenzia nella sentenza oggetto della presente che il principio del contraddittorio, in qualunque fase processuale, costituisce un'esigenza ineludibile, vincolata ad un processo con tutte le garanzie, e che per rispettare tale principio acquisisce particolare rilievo il dovere degli organi giudiziari di rendere possibile l'azione delle parti mediante gli atti di comunicazione previsti dalla Legge.

In base a ciò, si indica nella sentenza che solamente l'assenza  nel processo o nel ricorso dovuta alla volontà espressa o tacita della parte oppure alla sua negligenza  può giustificare un provvedimento emesso “inaudita parte”.

Si evidenzia quindi nella sentenza del 23 aprile 2021 che, nel caso oggetto della medesima è certo che non risulta l'esistenza di una formale citazione della persona denunciata, dato che appare solamente un atto “diligencia de constancia” in cui la “Gestora del Organo judicial” comunica telefonicamente con colui  che asserisce essere il nonno della persona denunciata e dichiara che ha reso noto al nipote la data dell'udienza,  rilevando quindi che tale citazione non può essere considerata corretta in quanto non conforme a quanto disposto dalla “Ley de enjuiciamiento criminal”.

L'”Audiencia Provincial” ha quindi evidenziato in detta sentenza che è stato leso il diritto di difesa dell'imputato, essendo stato celebrato il processo in sua assenza con conseguente violazione del diritto alla tutela giudiziale effettiva dei suoi diritti e interessi, prevista nell'art. 24 comma 11 della Costituzione Spagnola in relazione all'art. 7.1 della “ley organica 6/1985”.

La Corte nella sentenza di cui sopra ha evidenziato poi, tra le altre, che nel testo attuale dell'art. 967.1 della “Ley de enjuiciamiento criminal” spagnola si dispone che “nelle citazioni che vengano effettuate nei confronti del denunciante, della persona offesa  o della persona danneggiata e all'indagato per la celebrazione del processo,  essi dovranno essere informati del fatto che possono essere assistiti da avvocato se lo desiderano e del fatto che dovranno presentarsi in giudizio con i mezzi di prova di cui vorranno avvalersi. Alla citazione dell'indagato dovrà essere allegata la copia della querela o della denuncia presentata.Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, per l'esercizio dell'azione penale  in relazione ai “delitos leves” che comportino l'applicazione della pena della multa il cui limite massimo sia di almeno sei mesi, si applicheranno le regole generali di difesa e rappresentanza” rilevando che nel caso oggetto di esame (in cui l'appellante era stato condannato in primo grado quale autore di un “delito leve continuado de hurto”), il “delito leve” di furto (“delito de hurto” previsto dal codice penale spagnolo) è punito con una pena il cui limite massimo è di tre mesi di multa, per cui a prescindere dal fatto che nel presente processo l'intevento dell'avvocato non sia obbligatorio, non risulta che la persona denunciata, a favore della quale era stato assegnato un avvocato d'ufficio  che si era presentato al “plenario” in rappresentanza della persona denunciata, abbia rinunciato alla difesa d'ufficio.

Risulta opportuno evidenziare che l'art. 13.3 del Codice penale spagnolo 2, Código penal español dispone che sono “delitos leves”- letteralmente delitti lievi- i reati che la legge punisce con una pena lieve. Per comprendere invece quali sono le pene lievi (penas leves) dobbiamo fare riferimento a quanto disposto dall'art. 33.4 del Codice penale spagnolo 3(código penal español).

Nella sentenza si evidenzia poi che il Tribunale di primo grado (Juzgado de Instrucción) avrebbe dovuto permettere all'avvocato intervenuto in rappresentanza della persona denunciata di intervenire nel processo ma che invece il Tribunale aveva deciso di non permettere all'avvocato d'ufficio di parlare in udienza dopo aver disposto la celebrazione del processo in assenza della persona denunciata e nonostante l'opposizione del suddetto avvocato, e che quindi era così stato violato il  diritto di difesa dell'imputato.

La sentenza oggetto di analisi, come risulta evidente, è estremamente interessante, in quanto ribadisce, ancora una volta l'inviolabilità, nel processo penale spagnolo,  del diritto di difesa in ogni fase del medesimo, chiarendo aspetti relativi alla validità della notifica degli atti all'imputato e all'intervento dell'”abogado” nel “Juicio sobre delitos leves” nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la difesa dell'imputato da parte di un avvocato.

Luglio 2021
A cura dell'Avvocato Cassazionista  in Italia e Abogada in Spagna Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio legale e tributario Internazionale Liuzzi e Liuzzi (Italia- Spagna)
 Avvocato- Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma
Abogado- Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares
Patrocinante innanzi ai Tribunali e Corti di Appello in Italia e Spagna
Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori in Spagna
Patrocinante presso la Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo
Patrocinante presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo
vivianafiorellaliuzzi@liuzzieliuzzilex.com


Note relative all'articolo giuridico sul

1- L'art. 24 de la “Constitución Española” dispone che

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
2 - L'art. 13 del Codice penale spagnolo prevede che :
1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave.
2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.
4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.

3  - L'art. 33.4 del Código penal español dispone che:
4. Son penas leves:
a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
c) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.
e) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
f) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
g) La multa de hasta tres meses.
h) La localización permanente de un día a tres meses.
i) Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.
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