Novità dalla Cassazione sull'assegno di divorzio: nella determinazione dell'assegno divorzile non si tiene conto del “tenore di vita”
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Novità dalla Cassazione sull'assegno di divorzio: nella determinazione dell'assegno divorzile non si tiene conto del “tenore di vita”
La Corte di Cassazione, I sezione Civile, nella sentenza 11504/2017, depositata il 10 maggio 2017, ha enunciato nuovi principi di diritto, modificando uno dei parametri che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e risalente nel tempo, veniva adoperato per la determinazione dell'assegno divorzile dovuto da parte di un coniuge a favore dell'altro.
In concreto nella sentenza si ritiene che debba essere escluso dal criteri per la determinazione dell'assegno divorzile il“tenore di vita matrimoniale” , collegando la valutazione del “quantum debeatur” esclusivamente ai parametri indicati nell'art. 5 della Legge 898/1975, rilevando che “Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale.
L'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile -come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.”
Specificamente la Corte ha ritenuto che il Giudice, nel momento in cui deve pronunciarsi sull'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile dovrà necessariamente verificare:
- nella prima fase del giudizio “l'an debeatur” ossia la sussistenza del diritto di un coniuge a percepire dall'altro l'assegno divorzile. Tale riconoscimento del diritto all'assegno divorzile sarà escluso se il coniuge richiedente è "economicamente indipendente" o è effettivamente in grado di esserlo, avendo quindi come riferimento solamente l'autosufficienza o indipendenza economica.
- Nella seconda fase del giudizio, relativa al “quantum debeatur” ossia alla determinazione dell'importo dell'assegno divorzile e alla quale si può giungere solamente in seguito ad un esito positivo della prima fase, nella quale sia stato riconosciuto il diritto alla somministrazione dell'assegno divorzile, il Giudice dovrà determinare l'importo dovuto tenendo conto degli elementi indicati nell'art. 5 della legge sul divorzio (legge 898/1975) “(«[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).”
Si riportano di seguito i principi di diritto enunciati nella sentenza:
“Pertanto, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto.
Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma:
A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma («[....] condizioni dei coniugi, [....] ragioni della decisione, [....] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [....] reddito di entrambi [....]»), e "valutare" «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).”
Roma, 11/05/2017
Avvocato Viviana Fiorella Liuzzi
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