Convivenza di fatto in Italia- LIUZZI e LIUZZI Studio legale Internazionale (Italia- Spagna) - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Convivenza di fatto in Italia- LIUZZI e LIUZZI Studio legale Internazionale (Italia- Spagna)

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CONVIVENZA DI FATTO
         

Approvato in Senato il 25 Febbraio 2016 il Maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl (disegno di legge) “Cirinnà” e si attende l'imminente approvazione del Parlamento-

Ci riferiamo alla denominata:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze”

(Le disposizioni sulla convivenza di fatto sono indicate nei comma dal 37 al 67)

Quando si può parlare di “Convivenza di fatto”?

Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Tali persone non devono essere vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio oppure unione civile.

Come si accerta la “Stabile Convivenza”?

Si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica come stabilito dall'articolo 4 e alla lettera b, comma 1 dell'articolo 13 del regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.223 ( del 30 maggio 1989) che riportiamo di seguito:

Articolo 4

Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Articolo 13 lettera b, comma 1

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza

DIRITTI E DOVERI

Tra i diritti e doveri stabiliti dalla nuova legge che disciplina la “Convivenza di fatto” ricordiamo alcuni punti imprtanti.

Malattia
Esiste il diritto di entrambe i conviventi alla visita e all'assistenza nonchè all'accesso alle informazioni personali previste per coniugi e familiari.


Diritto ad abitare nella casa comune

In caso di decesso di uno dei conviventi, l'altro ha diritto ad abitare nella casa comune per due anni o per un periodo pari al tempo della convivenza, non superiore ad anni cinque.

In caso di morte del conduttore o di recesso del contratto di locazione il convivente ha diritto a succedergli nel contratto.

Assegnazione alloggi edilizia popolare

Se l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari, godono di tale preferenza anche i conviventi di fatto


Partecipazione agli utili dell'impresa familiare

Il convivente che partecipa al lavoro dell'impresa familiare ha diritto ad una partecipazione agli utili della stessa.

Obbligo di alimenti

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto di un convivente di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e  non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.


SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi possono sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita comune.

Non potendo tale contratto essere sottoposto a termini o condizioni.

Può essere redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata co sottoscrizione autenticata di un di notaio oppure di un avvocato.


Dott.ssa Yanina Veronica Liuzzi


L'analisi effettuata sulla Legge in fase di approvazione alla Camera sulle Unioni Civili e le Convivenze di fatto è stata realizzata a mero titolo informativo, per ogni dettaglio ulteriore consigliamo di fare riferimento direttamente al testo di Legge.

In caso desideriate richiedere allo Studio Liuzzi e Liuzzi una consulenza in merito ad unioni civili e convivenza di fatto potete contattarci via email, skype, telefonicamente, via fax.
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