Il tesseramento dei calciatori in Spagna- Normativa spagnola. Prima parte. Scritto dall'Avvocato Internazionale Viviana Fiorella Liuzzi - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogada in Spagna da 17 anni Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Il tesseramento dei calciatori in Spagna- Normativa spagnola. Prima parte. Scritto dall'Avvocato Internazionale Viviana Fiorella Liuzzi

Come avviene il tesseramento dei calciatori in Spagna- Articolo giuridico a cura dell'Avv. Viviana Fiorella Liuzzi
Il tesseramento dei calciatori in Spagna- Capitolo I
-2011-
Articoli Diritto Sportivo
IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI IN SPAGNA

Capitolo I- Analisi delle disposizioni generali relative alla definizione, requisiti e limitazioni del tesseramento (Anàlisis de las disposiciones generales que se refieren a la definiciòn, requisitos y limitaciones de las licencias de futbolistas)


Illustrerò, iniziando da questo breve capitolo introduttivo, le norme che, in Spagna, regolano in tesseramento dei calciatori, partendo da un'analisi di carattere generale per arrivare poi all'esame delle disposizione specifiche applicabili alle singole categorie di “futbolistas”.

Le norme riguardanti il tesseramento dei calciatori in Spagna sono contenute nel Reglamento General de la Real Federaciòn Espanola de Fùtbol (RFEF, corrispondente all'italiana FIGC) in particolare negli artt. 114 e ss. del suddetto Regolamento nonche negli Statuti e nel Codice di disciplina della suddetta Federazione.

In base al “Reglamento” il vincolo che il calciatore od un tecnico stabilisce con una Società sportiva, mediante la formalizzazione di un contratto preliminare o di un contratto definitivo, che determini, in base all'accordo delle parti tale vincolo viene considerata “Iscrizione” (Inscripciòn).

La tessera/ cartellino del calciatore (Licencia) è invece il documento emesso dalla RFEF, che conferma l'iscrizione del calciatore, per mezzo della quale egli si obbliga ad accettare gli Statuti, i Regolamenti e le altre disposizioni della RFEF e quelle dell'UEFA e che lo abilita all'esercizio dello sport (calcio) in qualità di federato, nonché la sua conformità regolamentare per partite e gare sia ufficiali sia non ufficiali. Le tessere/cartellini devono essere “vistate”,per le gare di carattere professionistico, prima della loro emissione, dalla LNFP (Liga Nacional de Fùtbol Profesional).

Il primo requisito necessario per il tesseramento del calciatore è la sua affiliazione(che si realizza una sola volta nella vita dell'atleta) alla RFEF, seguendo il sistema ed il procedimento da essa stabilito. Il calciatore dopo essersi correttamente affiliato alla RFEF potrà sottoscrivere il tesseramento in base al regolamento vigente. Nel caso di calciatori minorenni, privi della carta d'identità, dovranno essere presentati i documenti d'identità dei genitori o dei tutori o qualunque altro documento ufficiale che consenta di identificare il minore.

Il “Reglamento” prevede alcune limitazioni relative al tesseramento:

I calciatori non possono possedere contemporaneamente nessun altro tipo di tesseramento proprio dell'attività calcistica eccetto nel caso in cui agiscano come allenatori o tecnici di squadre dipendenti e filiali della società per la quale sono iscritti, nel cui caso potranno avere entrambi i tesseramenti (sempre se saranno in possesso delle qualifiche richieste).

Un calciatore può essere iscritto solo in una squadra di una stessa società e, nel corso di una stagione, non potrà essere iscritto né partecipare in più di tre squadre.
Viene concesso invece, quale eccezione a tale regola che calciatori di calcio (a 11) e di calcio a 5 di una stessa società, partecipino ad entrambi i tipi di gare, senza distinzione, sempre che le partite siano disputate in giorni diversi, senza necessità di cambiamento del tesseramento sempre e quando rispettino il regolamento previsto in merito dalla FIFA.

Non sono ammessi nuovi tesseramenti o rinnovi degli stessi richiesti dalle società che abbiano debiti in sospeso nei confronti di persone fisiche o giuridiche integrate nell'organizzazione sempre che tali debiti siano stati riconosciuti nelle forme stabilite dall'art. 192 dell'Ordinamento del RFEF (ossia riconosciuti dagli organi giurisdizionali federali o dalle commissioni Miste).

Nel caso in cui sia stato presentato ricorso e non sia stata emessa alcuna sentenza, dovrà essere consegnato, per poter ottenere il tesseramento, l'importo del debito contestato.

Infine, quando, al di fuori delle ipotesi previste dal Regolamento perchè un calciatore cambi di società nella stessa stagione, questi formalizzi richiesta di tesseramento per un'altra società, incorrerà in una doppia richiesta che si risolverà, fatte salve le responsabilità che potranno ravvisarsi, a favore del tesseramento che sia stato registrato per primo e, nei casi in cui tale priorità non possa essere stabilita, saranno riconosciuti i diritti alla Società presso la quale il “futbolista”(calciatore) si trova già iscritto. L'art. 105 dello Statuto prevede inoltre, nel caso in cui sia accertata la duplice richiesta ad opera del calciatore, la sanzione della sospensione dalla sua attività da 1 a tre mesi (come previsto dall'art. 105 del “Còdigo Disciplinario”).

Avv. Viviana Fiorella Liuzzi

19.03.2011

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