Il tesseramento dei calciatori in Spagna- seconda parte. Normativa spagnola. Scritto dall'Avvocato Internazionale Viviana Fiorella Liuzzi

Articoli Diritto Sportivo
Il Tesseramento dei calciatori in Spagna
Capitolo II: Diritti ed obblighi specifici derivanti dal tesseramento. Diritti economici delle Società Sportive.
Continuiamo nell'analisi di quanto previsto dal “Reglamento General de la RFEF (la quale, come si è detto nel capitolo precedente, corrisponde all'italiana Federazione Italiana Giuoco Calcio) esaminando quanto disposto negli articoli 117, 118 e 119, i quali prevedono alcuni diritti ed obblighi specifici derivanti dal tesseramento.
Dall'analisi dell'art.117 possono essere evidenziati i seguenti DIRITTI DEI CALCIATORI(derivanti dal tesseramento, che si aggiungono, senza escluderlo, ad ogni altro diritto riconosciuto dalla normativa sportiva):
Essi hanno diritto alle prestazioni della “Mutualidad de prevision social de futbolistas espanoles”, ossia alla previdenza sociale dei calciatori spagnoli, (sempre che abbiano pagato le rate da essi dovute).
Nel caso di fusione tra due o più società, i calciatori ed i tecnici iscritti ad opera di queste con tesseramento da dilettante o inferiore, calcio a cinque (futbol sala) , calcio femminile e femminile di base, saranno liberi di continuare o meno nella società che risulti dalla fusione, potendo esercitare tale opzione nel termine di otto giorni da calcolare a partire dalla data in cui tale fusione è stata registrata nella federazione. Coloro che nel temine indicato non avranno manifestato il desiderio di cambiare società ed i professionisti iscritti presso le società fuse, saranno iscritti nella nuova società e dovranno formalizzare il tesseramento mediante questa, che si surrogherà nei diritti e negli obblighi della precedente società cui apparteneva l'interessato.
Le società interessate dalla fusione dovranno portare a conoscenza di calciatori e tecnici quanto esposto sopra (corrispondente all'art. 117 lett. a), mediante posta raccomandata, inviata con un anticipo minimo di otto giorni rispetto alla data di comunicazione della fusione alla propria federazione.L'inadempimento di tale obbligo però, non lederà il diritto di opzione del calciatore.
L'art. 117 sopra indicato prevede altresì i seguenti OBBLIGHI DEI CALCIATORI (che si aggiungono, senza escluderlo, ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa sportiva):
Essi, se tesserati a favore di una determinata società x non potranno giocare o allenarsi in squadre di un'altra società y , salvo quanto stabilito nelle disposizioni legali ed in quelle contenute nel Regolamento del RFEF.
Nell'ipotesi di inadempimento del suddetto obbligo sarano ritenuti responsabili sia il calciatore sia la società nella quale egli intervenga indebitamente.
Essi sono poi obbligati a sottoporsi ai controlli antidoping che la RFEF stabilisca
Il “Reglamento” poi, nell'elencare i diritti ed obblighi dei calciatori disciplina anche i DIRITTI ECONOMICI DELLE SOCIETA' SPORTIVE prevedendo, nell'art. 118, che:
Quando una squadra iscrive un calciatore con tesseramento professionale per la prima volta, sarà obbligata, come requisito preliminare per ottenere tale tesseramento, a depositare nella RFEF la somma corrispondente, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, in funzione della serie di cui si tratta.
Tale somma sarà distribuita in modo proporzionale tra le società alle quali sia stato precedentemente vincolato il calciatore, salvo rinuncia espressa dell'avente diritto, senza che sia considerata tra esse quella che lo iscriva come professionista oppure le sue filiali, ameno che sia stato iscritto in una di tali società per almeno un anno.
Nel caso in cui vi siano iscrizioni successive, in una squadra di categoria superiore, la nuova società dovrà pagare la differenza tra la quantità già depositata e quella corrispondente alla nuova categoria.
Il termine di decadenza per far valere tali diritti sarà di 24 mesi decorrenti dall'iscrizione del calciatore
Le società saranno titolari inoltre dei diritti di credito derivanti dalle norme sportive e /o dai contratti collettivi applicabili.
Avv. Viviana Fiorella Liuzzi
Roma, 11.06.2011
Capitolo II: Diritti ed obblighi specifici derivanti dal tesseramento. Diritti economici delle Società Sportive.
Continuiamo nell'analisi di quanto previsto dal “Reglamento General de la RFEF (la quale, come si è detto nel capitolo precedente, corrisponde all'italiana Federazione Italiana Giuoco Calcio) esaminando quanto disposto negli articoli 117, 118 e 119, i quali prevedono alcuni diritti ed obblighi specifici derivanti dal tesseramento.
Dall'analisi dell'art.117 possono essere evidenziati i seguenti DIRITTI DEI CALCIATORI(derivanti dal tesseramento, che si aggiungono, senza escluderlo, ad ogni altro diritto riconosciuto dalla normativa sportiva):
Essi hanno diritto alle prestazioni della “Mutualidad de prevision social de futbolistas espanoles”, ossia alla previdenza sociale dei calciatori spagnoli, (sempre che abbiano pagato le rate da essi dovute).
Nel caso di fusione tra due o più società, i calciatori ed i tecnici iscritti ad opera di queste con tesseramento da dilettante o inferiore, calcio a cinque (futbol sala) , calcio femminile e femminile di base, saranno liberi di continuare o meno nella società che risulti dalla fusione, potendo esercitare tale opzione nel termine di otto giorni da calcolare a partire dalla data in cui tale fusione è stata registrata nella federazione. Coloro che nel temine indicato non avranno manifestato il desiderio di cambiare società ed i professionisti iscritti presso le società fuse, saranno iscritti nella nuova società e dovranno formalizzare il tesseramento mediante questa, che si surrogherà nei diritti e negli obblighi della precedente società cui apparteneva l'interessato.
Le società interessate dalla fusione dovranno portare a conoscenza di calciatori e tecnici quanto esposto sopra (corrispondente all'art. 117 lett. a), mediante posta raccomandata, inviata con un anticipo minimo di otto giorni rispetto alla data di comunicazione della fusione alla propria federazione.L'inadempimento di tale obbligo però, non lederà il diritto di opzione del calciatore.
L'art. 117 sopra indicato prevede altresì i seguenti OBBLIGHI DEI CALCIATORI (che si aggiungono, senza escluderlo, ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa sportiva):
Essi, se tesserati a favore di una determinata società x non potranno giocare o allenarsi in squadre di un'altra società y , salvo quanto stabilito nelle disposizioni legali ed in quelle contenute nel Regolamento del RFEF.
Nell'ipotesi di inadempimento del suddetto obbligo sarano ritenuti responsabili sia il calciatore sia la società nella quale egli intervenga indebitamente.
Essi sono poi obbligati a sottoporsi ai controlli antidoping che la RFEF stabilisca
Il “Reglamento” poi, nell'elencare i diritti ed obblighi dei calciatori disciplina anche i DIRITTI ECONOMICI DELLE SOCIETA' SPORTIVE prevedendo, nell'art. 118, che:
Quando una squadra iscrive un calciatore con tesseramento professionale per la prima volta, sarà obbligata, come requisito preliminare per ottenere tale tesseramento, a depositare nella RFEF la somma corrispondente, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente, in funzione della serie di cui si tratta.
Tale somma sarà distribuita in modo proporzionale tra le società alle quali sia stato precedentemente vincolato il calciatore, salvo rinuncia espressa dell'avente diritto, senza che sia considerata tra esse quella che lo iscriva come professionista oppure le sue filiali, ameno che sia stato iscritto in una di tali società per almeno un anno.
Nel caso in cui vi siano iscrizioni successive, in una squadra di categoria superiore, la nuova società dovrà pagare la differenza tra la quantità già depositata e quella corrispondente alla nuova categoria.
Il termine di decadenza per far valere tali diritti sarà di 24 mesi decorrenti dall'iscrizione del calciatore
Le società saranno titolari inoltre dei diritti di credito derivanti dalle norme sportive e /o dai contratti collettivi applicabili.
Avv. Viviana Fiorella Liuzzi
Roma, 11.06.2011
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