Il Contratto di agenzia in Spagna. 2019. Normativa spagnola e italiana a confronto alla luce della Direttiva n. 86/53/CEE e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Il Contratto di agenzia in Spagna. 2019. Normativa spagnola e italiana a confronto alla luce della Direttiva n. 86/53/CEE e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

  
Spagna- Il Contratto di agenzia nella normativa spagnola a confronto con quella italiana e alla luce della Direttiva n. 86/53/CEE e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Avvocato in Italia e Abogado in Spagna)

I PARTE

Il Contratto di agenzia in Spagna è regolato dalla legge 12 del 1992.
In base a quanto disposto da tale legge si evince che mediante il contratto di agenzia, cosí come previsto nella normativa spagnola, una persona fisica o giuridica, denominata agente, si obbliga innanzi ad un'altra persona (fisica o giuridica)  in forma continuata oppure stabile, in cambio di una retribuzione, a promuovere atti oppure operazioni di commercio per conto di terzi, oppure a promuovere e celebrarli in nome e per conto di terzi, in qualità di intermediario indipendente, senza assumere, salvo patto contrario, il rischio di tali operazioni. Nel Codice Civile italiano (art. 1742 comma 1) invece la definizione del Contratto di agenzia è più sintetica;si stabilisce infatti in esso che “ Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. Entrambe le normative, quella spagnola e italiana, nel regolare i contratti di agenzia hanno dovuto recepire quanto stabilito all'uopo da parte della direttiva n. 86/653/CEE, la quale, nel fornire una nozione di “agente” dispone che per “ «agente commerciale» si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata «preponente», la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.  E' importante rilevare che la suddetta direttiva esclude che possa essere considerato “agente commerciale” ai fini della medesima

- una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;
- un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,
- un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.”

Nella normativa spagnola viene attribuita particolare rilevanza all'indipendenza dell'agente: infatti la suddetta legge 12/1992 dispone che non saranno considerati “agenti” i rappresentanti e nemmeno i “viajantes de comercio dependiente” 1 né in genere le persone che siano vincolate all'imprenditore per conto del quale agiscono, da una relazione lavorativa, sia comune oppure speciale. In base a quanto disposto dalla normativa spagnola sopra citata, si presumerà la relazione di dipendenza nelle ipotesi in cui colui che si dedica a promuovere atti oppure operazioni di commercio per conto altrui, oppure a promuoverli e a stipularli in nome e per conto altrui, non possa organizzare in base ai propri criteri la propria attività professionale e nemmeno il tempo dedicato alla medesima.

E' importante, ai fini di inquadrare correttamente l'attività di un soggetto nella figura dell'agente di commercio, sia nell'ambito della normativa spagnola sia di quella italiana, fare riferimento a quanto disposto  nella sentenza del 21/11/2018 della  Corte di giustizia Unione Europea, sez. IV, nella causa C452/17 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Liège — Belgio ).

Nella suddetta sentenza  è stato disposto che, in base ad una corretta interpretazione del paragrafo 2 dell'articolo 1 della direttiva 86/653/CEE, può essere qualificato come agente commerciale ai sensi della suddetta direttiva, anche colui che, svolgendo la propria attività all'interno della sede dell'impresa preponente, sia incaricato in maniera permanente di trattare, per un'altra persona, la vendita o l'acquisto di merci oppure di trattare e di concludere tali operazioni per conto della stessa, purchè ciò (ossia il fatto di esercitare l'attività all'interno dell'impresa preponente) non impedisca a detto soggetto di esercitare la propria attività in maniera indipendente.

In detta sentenza inoltre si è inoltre rilevato che ad un soggetto potrà essere attribuita la qualifica di agente commerciale anche nell'ipotesi in cui il medesimo non eserciti solamente a favore di detta persona attività di trattativa per la vendita o l'acquisto di merci per un'altra persona o attività di di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest’ultima  (che più avanti definiremo “prima tipologia”) ma anche una seconda tipologia di attività  che siano diverse  che però non siano accessorie a quelle di cui alla prima tipologia,  purchè tale circostanza non impedisca all'agente di esercitare  in maniera indipendente tale attività.
In base a quanto disposto dalla legge spagnola 12/1992, l'agente dovrà provvedere in prima persona o mediante i propri dipendenti alla promozione e all'occorrenza alla conclusione degli atti oppure delle operazioni di commercio che le siano state commissionate. Inoltre, nell'ipotesi in cui l'agente desideri di avvalersi di sub-agenti dovrà essere autorizzato espressamente da parte dell'imprenditore e nell'ipotesi in cui sia l'agente a nominare il subagente sarà responsabile della gestione posta in essere da quest'ultimo.
Si rileva che, in base a quanto disposto dalla normativa spagnola , salvo patto contrario (ossia nell'ipotesi in cui sia stato pattuito un diritto di esclusiva), l'agente potrà svolgere la propria attività professionale per conto di più imprenditori. Avrà in ogni caso necessità del consenso dell'imprenditore con il quale abbia celebrato un contratto di agenzia per poter esercitare per proprio conto o per conto di altro imprenditore un'attività professionale relativa a beni o servizi che siano di uguale oppure analoga natura e concorrenziali o concorrenti con quelli in riferimento ai quali si sia obbligato a promuovere contratti. In relazione a quanto disposto dall'art. 7 della Legge spagnola sul Contratto di agenzia è opportuno valutare, ai fini di diritto comparato,  quanto prescritto dall'art. 1743 del Codice civile italiano il quale dispone che l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Giurisprudenza dominante 2 ha evidenziato che il diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 del Codice Civile italiano è un elemento naturale ma non essenziale del contratto di esclusiva e quindi può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà3 .

La direttiva 86/53/CCE dispone, in relazione agli obblighi dell'agente, che “L'agente commerciale deve, nell'esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.” L'art. 9 della Legge 12/1992 spagnola, adeguandosi alla suddetta Direttiva, nell'indicare gli obblighi dell'agente, dispone che il medesimo, nell'esercizio della sua attività professionale dovrà agire con lealtà e buona fede curando l'interesse dell'imprenditore o degli imprenditori per conto dei quali agisca.  Nella normativa italiana ritroviamo ovviamente un contenuto simile (in virtù del dovere di attuazione di quanto disposto dalla Direttiva comunitaria)  nell'art. 1746 del Codice civile italiano, il quale dispone che nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede4.

Come si evince da quanto sopra esposto e come si vedrà nel prosieguo della trattazione, la normativa spagnola relativa ai contratti di  agenzia presenta molti punti  in comune con quella italiana, in virtú dell'adeguamento della normativa di entrambi i Paesi a quanto disposto dalla Direttiva 86/53/CEE.

Tuttavia ci sono molti aspetti che, come si vedrà nei prossimi approfondimenti, pur essendo “prima facie” simili, presentano delle importanti divergenze, dettate sia dalla normativa specifica vigente in Spagna ed in Italia sia dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza italiana e spagnola e che è molto importante conoscere approfonditamente sia in relazione a ipotesi di contrattualistica internazionale che di  contenziosi relativi a contratti di agenzia di carattere internazionale che coinvolgano la normativa di entrambi i Paesi, l'Italia e la Spagna.

Avvocato internazionale- Iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma (Italia)
Abogado internacional- Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (Madrid, España- Spagna)
Patrocinante innanzi ai Tribunali e Corti di Appello in Italia e Spagna Patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori in Spagna Patrocinante presso la Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo Patrocinante presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo


  


Note

1. La figura del “Viajante del Comercio” può essere associata a quella denominata, nell'ordinamento italiano,  “Commesso viaggiatore” i cui poteri sono regolati dagli articoli 2210 e ss. del Codice civile italiano.
2. Cass. civ., sez. II, 05-08-2011, n. 17063,
3. Cass. civ., sez. lav., 09-10-2007, n. 21073, Cass. civ., sez. lav., 30-07-2004, n. 14667.
4. Cass. civ., sez. lav., 12-10-2007, n. 21445.”In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 c.c., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 d.leg. n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto.”

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