Risarcimento danni nei confronti dell'agente commerciale in prova: sentenza della Corte di giustizia europea. Studio legale internazionale in Italia e Spagna Liuzzi e Liuzzi. - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Risarcimento danni nei confronti dell'agente commerciale in prova: sentenza della Corte di giustizia europea. Studio legale internazionale in Italia e Spagna Liuzzi e Liuzzi.

  
Corte di Giustizia Europea: Il diritto alle indennità ed al risarcimento del danno a favore degli agenti commerciali  sussiste anche nel caso in cui la cessazione del contratto si verifichi nel corso del periodo di prova

La corte di Giustizia Europea, nella sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione il 19 aprile del 2018, si è espressa in merito all'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Il suddetto articolo dispone
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:

- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20.

b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni

- che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale;
- e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

4. Il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale.

5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.”

La Corte ha rilevato che  l’interpretazione secondo cui nessuna indennità è dovuta nel caso di risoluzione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova non è compatibile con la natura imperativa della disciplina istituita dall’articolo 17 della direttiva 86/653.

Ha rilevato nella sentenza che l’articolo 19 della direttiva 86/653 vieta alle parti di derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 della direttiva a detrimento dell’agente commerciale ed ha quindi evidenziato che  considerare che la pattuizione di un periodo di prova nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale implichi l’inapplicabilità del diritto all’indennità ed al risarcimento, previsto al menzionato articolo 17 costituisce appunto una deroga a detrimento dell’agente . Infatti, a parità di prestazioni ad un agente commerciale verrebbe riconosciuto o negato il beneficio dell’indennizzo unicamente in funzione della pattuizione o meno di un periodo di prova nell’ambito del contratto di agenzia commerciale.   

Conseguentemente, si deve ritenere che un’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653secondo cui nessuna indennità o nessun risarcimento sono dovuti nel caso in cui la risoluzione del contratto di agenzia commerciale avvenga durante il periodo di prova risulterebbe in contrasto con la finalità della direttiva stessa.
Per quanto sopra la Corte ha dichiarato che:
L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.  

Liuzzi e Liuzzi
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