Il cosiddetto reato di stalking in Italia- Articolo giuridico scritto dall'Avv. Viviana Fiorella Liuzzi - LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio

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Il cosiddetto reato di stalking in Italia- Articolo giuridico scritto dall'Avv. Viviana Fiorella Liuzzi

Informazioni utili per il cittadino

IL C.D. REATO DI STALKING:UN REATO CHE COLPISCE UOMINI   E DONNE

Guardiamo da vicino il c.d. reato di Stalking-Reato di atti persecutori (dal verbo inglese to stalk, che in italiano significa letteralmente “fare la posta, avvicinarsi furtivamente o di soppiatto)  previsto dall’art. 612 bis del codice penale italiano, di cui si sente tanto parlare in televisione e si legge nei giornali e nelle riviste, spesso associandolo, in modo errato,  ad una forma di tutela ad esclusivo vantaggio della donna.

Il reato c.d. di stalking  è quello commesso da chi in modo reiterato, minaccia o molesta un’altra persona in modo tale:

-         da causarle uno stato di ansia o di paura che dura nel tempo

oppure

-         da causarle fondato timore per l’incolumità propria

oppure

-         da causarle fondato timore per l’incolumità di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva

oppure

-         da costringere tale persona ad alterare le proprie abitudini di vita

CHI COMMETTE QUESTO REATO E’ PUNITO:

con la reclusione da SEI MESI a QUATTRO ANNI

Se tali minacce e molestie sono commesse, in modo reiterato, nei confronti

-         del coniuge legalmente separato o divorziato

-         da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa

LA PENA E’ AUMENTATA

INOLTRE: Se tali minacce e molestie sono commesse, in modo reiterato, nei confronti di un minore, di una persona con disabilità, oppure con armi o da persona travisata, LA PENA E’ AUMENTATA FINO ALLA META’.

ALCUNI CASI RICONOSCIUTI DALLA GIURISPRUDENZA COME STALKING

-        La Giurisprudenza ha ritenuto sussistere il reato di stalking nel comportamento tenuto da chi, per esempio, reiteratamente, in un ampio arco di tempo, si apposta fuori dalla scuola o dall’abitazione di un adolescente, rivolgendo sguardi insistenti e minacciosi ed intimorendo il minore: è quello per esempio il caso dello “stalker” (di cui alla sent. Cass. Penale n. 11945 del 2010) che per un periodo di tempo, quotidianamente, aveva avvicinato, alla guida di un furgone, una minore di 12 anni mentre si trovava in attesa dell'autobus, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, rivolgendole apprezzamenti, mandandole baci ed invitandola a salire sul veicolo, recandosi altresì alla scuola della minore rimanendo dinanzi all'istituto e rivolgendole sguardi insistenti e minacciosi.

-         La Cassazione ha altresì ravvisato il reato di stalking nel comportamento tenuto da chi molestava un’altra persona (con cui aveva avuto una relazione sentimentale) mediante telefonate, squilli , sms anche nel cuore della notte, in modo reiterato, inviando poi, mediante facebook, un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lo “stalker” e la vittima del reato nonché il continuo invio a costei di messaggi mediante il suddetto social network, riconoscendo come condotta persecutoria anche quella posta in essere  aggredendo verbalmente la persona offesa davanti a testimoni, arrivando altresì a diffamarla di fronte al proprio datore di lavoro al fine di indurlo a licenziarla.

-         E' stata di recente confermata dalla giurisprudenza la possibilità per il questore di ammonire anche colui o colei (sia uomo sia donna) che si apposta continuamente sotto l'abitazione dell'ex coniuge, considerando quindi tale condotta reiterata come persecutoria.

IMPORTANTE: Spesso si parla di stalking quale reato commesso principalmente da uomini nei confronti dlle donne; non è assolutamente così, sono sempre più numerosi i casi in cui “stalker” sono anche donne nei confronti di ex mariti, ex fidanzati ecc.

La norma ha lo scopo di tutelare, senza distinzione di sesso,  la libertà di autodeterminazione delle persone, siano quindi esse uomini o donne: tutti hanno il diritto di condurre la propria vita liberamente, decidendo dove vivere, dove andare come e quando svolgere una certa attività , di frequentare certi luoghi (sia per lavorare, per abitare, per giocare, per divertirsi ecc.) senza dover subire in alcun modo l'ingerenza continua e molesta di altre persone che limitino tale libertà.

Nel momento in cui una persona è costretta a modificare le proprie abitudini di vita, a cambiare per esempio scuola, abitazione, luoghi e persone che frequenta perchè viene perseguitata mediante appostamenti, telefonate, messaggi da parte di un'altra persona oppure se tali comportamenti altrui   le creano uno stato continuo di ansia e paura oppure il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o da persona legata da frelazione affettiva:  allora in questo caso questa persona può e deve chiedere aiuto.

Se ritenete di essere vittime di un reato del genere potete rivolgerVi ad un avvocato che Vi indicherà come tutelarVi nel Vostro caso (mediante querela,  denuncia o richiesta di ammonimento al questore come previsto dalla Legge n. 38 del 23 aprile del 2009).

Ecco cosa prevede il Codice Penale Italiano

Art. 612-bis. (1)Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Ecco cosa prevede il Codice Penale Italiano

Art. 612-bis. (1)Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
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