Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel Codice penale spagnolo
Pubblicato da Liuzzi e Liuzzi Studio Legale Internazionale: civile, penale, tributario in Diritto italiano, Diritto spagnolo, Diritto internazionale e dell'Unione Europea · Lunedì 30 Nov 2020
Tags: spagna, delitto, reato, esercizio, arbitrario, ragioni, forza, intimidazione
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LIUZZI e LIUZZI
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Italia- Spagna
Il delitto di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” nel Codice penale spagnolo
L'art. 455 del Codice penale spagnolo (Código penal español) dispone che, colui il quale, al fine di esercitare un proprio diritto, agendo al di là delle vie legali, impieghi violenza, intimidazione o forza sulle cose, sarà punito con la pena della multa de sei a dodici mesi.
Il secondo comma del medesimo articolo dispone che si applicherà la pena superiore in grado se, ai fini dell'intimidazione o della violenza si utilizzino armi oppure oggetti pericolosi.
La giurisprudenza dominante in Spagna ritiene che il bene giuridico protetto dalla norma in esame sia il patrimonio del debitore che è vittima del reato, la libertà e la sicurezza delle persone giungendo poi a considerarlo anche un delitto contro l'amministrazione della giustizia, dato che l'autore del reato decide di non ricorrere le vie giudiziarie per tutelare le proprie ragioni, ma sceglie di ottenere giustizia da solo.
Gli elementi costitutivi del delitto oggetto di analisi sono:
- l'esercizio di un proprio diritto (diritto di credito, diritto reale ecc.).E' importante evidenziare che, come confermato dalla Giurisprudenza, il diritto di cui all'art. 455 del “Código penal español” deve essere un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico.
- L'esercizio dell'azione al di fuori delle vie legali
- l'impiego di violenza, intimidazione o forza sulle cose.
A differenza di quanto previsto dal Codice penale spagnolo, nel Codice penale italiano il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni viene contemplato da ben due articoli ossia, da una parte, l'art. 392 del Codice penale italiano, che contempla l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e dall'altra l'art. 393 che contempla l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
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