Diritto di residenza dei cittadini di uno Stato membro presso un altro Stato membro: il caso del lavoratore autonomo

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Diritto di residenza dei cittadini di uno Stato membro presso un altro Stato membro: il caso del lavoratore autonomo

LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio
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Diritto di residenza dei cittadini di uno Stato membro presso un altro Stato membro: il caso del lavoratore autonomo

Il cittadino di uno Stato membro residente in un altro Stato membro può mantenere lo status di lavoratore autonomo (status di cui deve essere in possesso da oltre un anno) anche se è disoccupato e si è registrato  presso l'ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di ocucpazione.

A sancirlo è stata la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 20 dicembre 2017.

Alla base di tale pronuncia della Corte di Giustizia UE dello scorso dicembre vi è la parità di trattamento nei confronti di lavoratori autonomi e dipendenti stabilita dall'art. 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2004/38. Direttiva del 29 aprile del 2004 relativa alla libera circolazione e residenza dei cittadini europei e dei membri delle loro famiglie.

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto doverosa tale pronuncia poiché in caso contrario vi sarebbe stata una disparità di trattamento tra il lavoratore autonomo ed i lavoratori dipendenti potendo il primo essere costretto ad abbandonare la propria attività cosí come il secondo può perdere il lavoro perchè licenziato.

Per questo motivo un cittadino dell'Unione Europea residente presso un altro Stato membro che ha avviato un'attività indipendente e che a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni che esulano dalla Sua volontà, se ha esercitato tale attività per oltre un anno può, mantenere il diritto alla residenza presso tale Stato membro ed inoltre percepire sussidi di disoccupazione proprio come avverrebbe per un lavoratore dipendente che abbia occupato un impiego per lo stesso periodo, tutela garantita dall'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2004/38.
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