Brevissimi cenni introduttivi sulla convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di merci
Pubblicato da Liuzzi e Liuzzi Studio legale e tributario Internazionale: Diritto civile, penale, tributario in Italia e Spagna in Diritto italiano, Diritto spagnolo, Diritto internazionale e dell'Unione Europea · Giovedì 02 Apr 2020
Tags: Il, contratto, di, compravendita, internazionale, Convenzione, di, Vienna, 1980
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Roma, Italia- 2 aprile 2020
Brevissimi cenni introduttivi sulla convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di merci
Prima parte
La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci ( United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) è stata adotta tail giorno 11 aprile del 1980 ed è entrata in vigore il giorno 01/01/1988.
Tale Convenzione è stata sottoscritta dall'Italia il 30/09/1981 ed è stata ratificata ed eseguita in Italia mediante la Legge 765 del 1985 ed è entrata in vigore il giorno 01/01/1988.
A quali contratti si applica la Convenzione di Vienna del 1980?
In base a quanto disposto dall'art. 1 della Convenzione di Vienna del 1980, la stessa si applica ai contratti di compravendita internazionale di merci sottoscritti da parti che hanno stabilito la sede dei loro affari in Nazioni diverse, nell'ipotesi in cui tali Nazioni siano Stati “contraenti” (ossia che hanno sottoscritto la Convenzione) oppure quando la normativa di diritto internazionale privato rimanda all'applicazione della legge di uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione.
Ai fini della valutazione dell'applicabilità al contratto di compravendita internazionale della Convenzione di Vienna, in base a quanto disposto dall'art. 1.2 della Convenzione
Quali sono le vendite che non sono disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1980?
In base a quanto disposto dall'art. 2 della Convenzione di Vienna, non saranno disciplinate dalla suddetta Convenzione
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