“Viaggio giuridico” tra Italia, Spagna, Francia e Argentina: il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni.

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“Viaggio giuridico” tra Italia, Spagna, Francia e Argentina: il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni.

LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario Internazionale in Italia e Spagna. Avvocato, Dottore Commercialista Italia- Spagna. Avvocato Cassazionista in Italia e Abogado in Spagna dal 2006 Viviana Fiorella Liuzzi titolare dello Studio
LIUZZI e LIUZZI- Studio legale e tributario Internazionale in Italia e in Spagna

Viaggio giuridico” tra Italia, Spagna, Francia e Argentina: il mantenimento dei figli minori e maggiorenni.
Copyright Liuzzi e Liuzzi Studio Legale Internazionale/ Bufete internacional de abogados y economistas.

Al giorno d'oggi avviene sempre più spesso che cittadini spagnoli si trasferiscano in Italia, italiani in Francia o in Spagna e in altre nazioni, ad esempio perchè assunti da aziende in America Latina e decidano quindi di stabilire la loro residenza all'estero.  

Accade che partano talvolta “single”, raggiungano il nuovo Paese di residenza senza avere una relazione stabile né figli e inizino proprio in queste terre straniere a sviluppare una vita sociale, profesisonale e personale cosí importante da condurli a decisioni come quella di contrarre matrimonio, stabilire una cppia di fatto, avere figli nati quindi all'estero.  

Quando si inizia una nuova vita, un nuova tappa di un lungo cammino colmo di esperienze non si è sempre veramente coscienti delle diverse norme che possono “intaccare”, così all'improvviso le varie sfaccettatura della propria vita.

Inoltre è probabile che, se nel Paese di origine, conoscevano, in linea generale diritti e doveri, non è così (talvolta) nel Paese (straniero) di residenza attuale.  
E allora, ad esempio un cittadino francese che costruisce all'improvviso una famiglia in Italia, è molto probabile che non immagininemmeno che nel “Bel Paese”, il figlio possa avere diritto al mantenimento da parte dei genitori perfino avendo 50 anni di età.  

Il nostro “viaggio giuridico” di questa settimana ci porterà tra Paesi e continenti lontani e partiamo...da una conclusione che dall'inizio fornisce un'idea chiara:
L'Italia è il Paese che concede ai figli, tanto minorenni quanto maggiorenni il diritto ad ottenere il mantenimento da parte dei genitori per importi e condizioni a loro più favorevoli.

L'articolo 30 della Costituzione italiana e l'articolo 147 s.s. del Codice Civile italiano stabiliscono l'obbligo dei genitori di mantenimento, educazione, formazione dei figli, sempre tenendo conto delle naturali predisposizioni dei figli e delle loro capacità, non essendo prevista una cessazione di tale obbligo a causa della maggiore età di questi ultimi.

In Italia la Corte di Cassazione ha stabilito il  19 febbraio del 2018 che i figli hanno diritto dopo una separazione a continuare (se le condizioni eocnomiche lo permettono) a mantenere lo stesso standard di vita che avevano prima della separazione e che avrebbero avuto se la separazione dei genitori non fosse avvenuta.  Tale assegno di mantenimento dovrà tenere conto anche delle necessità economiche non solo volte  a coprire i bisogni essenziali dei figli, ma anche quelli “sociali”.  

La Cassazione ha recentemente stabilito tramite sentenza del 2017 che il figlio cinquantenne di una donna pensionata ha diritto a percepire un importo di  €300,00 al mese da parte della madre col fine di permettere il suo mantenimento.  

Se in generale è necessario dimostrare l'indipendenza economica dei figli maggiorenni per giustificare la cessazione dell'assegno di mantenimento o comunque del mantenimento da parte dei genitori, in Italia ciò non è sufficiente (differenziandola notevolmente dalle altre nazioni che analizziamo questa settimana).  

La “Corte di Cassazione di Roma” con la sentenza 18/2011 ha stabilito che un lavoro precario on è sufficiente a far dcadere il diritto del figlio maggiorenne a percepire il mantenimento.  

Sempre nel 2011 altre sentenze della Cassazione hanno stabilito che il semplice fatto di avere completato gli studi universitari o avere costituito un nuovo nucleo familiare non implicano la cessazione di tale dirittto se la realtà familiare non è autonoma e finanziariamente indipendente.  
Purtoppo esiste ancora in Italia una distinzione in questo ambito tra figli naturali e figli nati all'interno del matrimonio  dato che “l'assegno di mantenimento” può essere fonte di detrazione fiscale se è stato stabilito all'interno di una procedura di separazione /divorzio ma non quale quota mensile stabilita nei conronti del figlio naturale.  


Il concetto di “obbligo di alimenti”: ben oltre ciò che il termine “alimenti” può far intendere.

In tutti gli ordinamenti (italiano, spagnolo, francese de argentino) che analizziamo nelle pubblicazioni di questa settimana del BLOG giuridico e economico dello Studio Legale e Commerciale Internazionale Liuzzi e Liuzzi  abbiamo visto dettagliatamente como il concetto di obbligo di alimenti, nel rispetto delle leggi nazionali e delle rispettive costituzioni (se garantito dalla Costituzione stessa) non è un obbligo esclusivamente di “alimenti” in senso stretto ma anche di formazione, educazione e salute.



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