Informazioni aggiornate sui Tribunali spagnoli nell'ambito della giurisdizione civile, amministrativa e del lavoro.
Pubblicato da Liuzzi e Liuzzi Studio legale e tributario Internazionale: Diritto civile, penale, tributario in Italia e Spagna in Diritto italiano, Diritto spagnolo, Diritto internazionale e dell'Unione Europea · Venerdì 20 Mar 2020
Tags: Aggiornamento, Tribunali, spagnoli, giurisdizione, amministrativa, civile, lavoro, Spagna, emergenza, coronavirus, stato, di, allarme
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Informazioni aggiornate sui Tribunali spagnoli nell'ambito della
giurisdizione amministrativa, civile e del lavoro.
Nell'ambito della giurisdizione amministrativa spagnola, giurisdizione del
lavoro e giurisdizione civile spagnola), nel decreto emanato in Spagna mediante il
quale è stato dichiarato lo Stato di Allarme in Spagna per la gestione della situazione di crisi
sanitaria causata dal COVID-19, è stato evidenziato che quanto indicato nel numero 1
della Disposicion Adicional Segunda del suddetto decreto non sarà applicata:
– nel procedimento per la protezione dei diritti fondamentali della persona previsti
negli articoli 114 e seguenti della Legge 29/1998 regolatrice della “Jurisdicción
contencioso-administrativa” (giurisdizione amministrativa spagnola) e in quello
relativo alla gestione della autorizzazioni oppure omologhe giudiziali previste dall'art.
8.6 della suddetta legge;
– nei procedimenti relativi alle azioni collettive e per la tutela dei diritti
fondamentali e libertà pubbliche regolati dalla Legge spagnola 36/2011 regolatrice
della giurisdizione del lavoro;
– l'autorizzazione giudiziale per il ricovero non volontario per ragioni di problemi
psichici prevista dall'artícolo 763 della legge 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (codice di
procedura civile spagnolo);
– l'adozione di misure o disposizioni ai fini di protezione del minore previste
dall'art. 158 del Codice Civile spagnolo.
Infine si rileva che il suddetto decreto ha disposto che, nonostante quanto stabilito dai
numeri 1, 2 e 3 della sua Disposición Adicional Segunda , il Giudice spagnolo oppure
il Tribunale spagnolo potranno disporre l'esercizio di qualsiasi attività necessaria
che sia necessaria per evitare danni irreparabili ai diritti e interessi legittimi delle parti
nel processo.
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