I testimoni in caso di testamento in Spagna: cosa prevede il Codice civile spagnolo?
Pubblicato da Liuzzi e Liuzzi Studio legale e tributario Internazionale: Diritto civile, penale, tributario in Italia e Spagna in Diritto italiano, Diritto spagnolo, Diritto internazionale e dell'Unione Europea · Sabato 18 Gen 2020
Tags: testamento, in, spagna, codice, civile, spagnolo, asse, ereditario, massa, ereditaria, testimoni, divieto, minorenni, testatore, legatari, parenti, affini, consaguineità
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LIUZZI e LIUZZI Studio legale e tributario internazionale
I testimoni in caso di testamento in Spagna
Gennaio 2020
LIUZZI e LIUZZI- Studio legale e tributario Internazionale in Italia e in Spagna
I testimoni in caso di testamento in Spagna: cosa prevede il Codice civile spagnolo?
Breve analisi in italiano relativa ai testimoni in caso di testamento in Spagna secondo l'ordinamento spagnolo.
Articolo del Codice Civile Spagnolo.
I testimoni in caso di testamento in Spagna: cosa prevede il Codice civile spagnolo?
Il codice civile spagnolo stabilisce nel Capitolo I “Sui testamenti”, Sezione terza “Sulla forma dei testamenti”, articolo 681 che:
Non potranno essere testimoni nei testamenti:
Primo. I minorenni, salvo quanto previsto dall'articolo 701.
(L'articolo 701 stabilisce che in caso di epidemia può formularsi un testamento senza l'intervento di un Notaio innanzi a tre testmoni aventi piú di sedici anni.)
Secondo. Senza contenuto.
Terzo. Coloro i quali non comprendono la lingua del testatore.
Quarto. Coloro i quali non abbiano il discernimento necessario per svolgere il compito di testimone.
Quinto. Il coniuge o i parenti fino al quarto grado di consaguniità o secondo di affinità del Notaio autorizzante e coloro i quali abbiano con questi una relazione di lavoro.
Inoltre l'articolo 982 del Codice Civile spagnolo stabilisce che in caso di testamento aperto non potranno essere testimoni nemmeno gli eredi e i legatari in esso istituiti, i coniugi, i parenti di questi ultimi fino al quarto grado di consaguineità e secondo di affinità. Non sono inclusi in questo divieto i legatari e i coniugi o parenti quando il legato sia relativo a qualche bene mobile o quantità di poca importanza rispetto al “caudal hereditario” in lignua spagnola, ossia rispetto alla massa ereditaria.
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