L'obbligo del debitore di chiedere la “dichiarazione di concorso dei creditori” e le disposizioni del Real Decreto - Ley 16/2020
Pubblicato da Liuzzi e Liuzzi Studio legale e tributario Internazionale: Diritto civile, penale, tributario in Italia e Spagna in Diritto italiano, Diritto spagnolo, Diritto internazionale e dell'Unione Europea · Martedì 26 Mag 2020
Tags: Diritto, concorsuale, spagnolo, obbligo, del, creditore, dichiarazione, di, concorso, creditori, Spagna, diritto, spagnolo, avvocato, abogado, italiano
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LIUZZI e LIUZZI
Studio legale e tributario Internazionale
Italia- Spagna
Diritto concorsuale spagnolo
26/05/2020
L'obbligo del debitore di chiedere la “dichiarazione di concorso dei creditori” e le disposizioni del Real Decreto - Ley 16/2020 relativo alle misure processuali ed organizzative per fronteggiare il COVID-19 nell'ambio dell'Amministrazione della Giustizia
In base a quanto disposto dall'art. 5 della Legge Concorsuale spagnola, il debitore dovrà domandare la dichiarazione di concorso dei creditori nel termine dei due mesi successivi alla data in cui abbia avuto conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la sua situazione di insolvenza.
Prevede la suddetta Legge che, salvo prova contraria, si presumerà che il debitore abbia conosciuto il suo stato di insolvenza quando si sia verificato uno dei fatti che possono essere alla base di una richiesta di concorso necessario ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della Legge Concorsuale spagnola ossia:
a) nell'ipotesi di inadempimento generale degli obblighi del debitore;
b) nell'ipotesi di esistenza di pignoramenti relativi a procedure esecutive pendenti che incidano in linea generale sul patrimonio del debitore;
c) in caso di liquidazione “rovinosa” o frettolosa dei beni o riduzione volontaria da parte del debitore del proprio patrimonio (alzamiento de bienes);
d) nell'ipotesi di inadempimento generalizzato di uno dei seguenti generi di obbligazioni:
1) del pagamento di obblighi tributari esigibili durante i tre mesi precedenti alla richiesta di concorso di creditori in Spagna;
2)del pagamento delle rate della “Seguridad Social” e “ demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período”;
3)del pagamento di stipendi, indennità e altre retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità;
e) nel caso in cui si sia verificato uno dei fatti di cui al precedente punto d) e siano scaduti i relativi termini.
In base a quanto disposto dal Real Decreto Ley spagnolo numero 16/2020 del 28/04/2020, fino al 31/12/2020 il debitore che si trovi in stato di insolvenza non avrà il dovere di domandare la dichiarazione di concorso dei creditori ai sensi della Legge concorsuale spagnola, sia nell'ipotesi in cui non abbia comunicato al tribunale sia nel caso in cui invece abbia comunicato al tribunale spagnolo competente per la dichiarazione del concorso dei creditori l'inizio delle trattative con i creditori per raggiungere un accordo di rifinanziamento , un accordo stragiudiziale di pagamenti o adesioni ad una proposta anticipata di concordato.
Inoltre, in base a quanto disposto dal suddetto Real Decreto Ley nell'ipotesi in cui prima del 30 settembre del 2020 il debitore abbia comunicato l'inizio delle trattative con i creditori per raggiungere una accordo di rifinanziamento, un accordo stragiudiziale di pagamento o le adesioni ad una proposta anticipata di concordato, si applicherà il regime generale determinato dalla Legge.
Liuzzi e Liuzzi Studio legale e tributario Internazionale- Bufete Internacional de Abogados y Economistas presta assistenza in tutta la Spagna nell'ambito delle procedure concorsuali ivi instaurate. I Clienti dello Studio possono ottenere, da parte di un avvocato spagnolo che sia anche avvocato italiano e/o da parte di un Economista spagnolo, assistenza e consulenza (anche in lingua italiana) in videoconferenza, senza necessità di spostarsi in una delle sedi dello Studio.
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